Credito di imposta transizione ecologica

Credito di imposta per la transizione ecologica 2022-25

Credito di imposta innovazione tecnologica
per transizione ecologica 2022-2025

SETTORI Tutti i Settori
SPESE FINANZIATE Personale, Beni materiali mobili e software, Contratti di ricerca, Consulenze, Spese per prototipi
BENEFICIARI PMI e Grandi Imprese
TIPO DI AGEVOLAZIONE Credito di imposta
SCADENZA 31/12/2025

PRESENTAZIONE

La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Innovazione tecnologicanell’ambito del paradigma dell’economia circolare.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale adottato.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

PROGETTI AMMISSIBILI

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020del Ministero dello Sviluppo Economico, i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.

A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:

  • la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
  • la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
  • l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
  • l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
  • l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
  • l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
  • l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Non sono ammissibili le attività che consentono di apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa. Non sono ammissibili i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa.

Non sono ammissibili, altresì, i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente né i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici a obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili le seguenti tipologie di spese:

a) Personale: spese intra-muros del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego. È previsto il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

  • età non superiore a 35 anni;
  • al primo impiego;
  • in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced;
  • assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • impiegati esclusivamente in attività di innovazione tecnologica;
  • impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.

Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti.

b) Quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e software: comprende le spese intra-muros per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Le voci di costo sono ammesse nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato; l’importo è proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell’impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d’imposta. Le spese ammissibili sono, pertanto, le seguenti:

  • le quote di ammortamento;
  • i canoni di locazione finanziaria;
  • i canoni di locazione semplice;
  • le altre spese relative ai beni materiali mobili;
  • le altre spese relative ai software.

Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).

c) Contratti di ricerca extra-muros: comprende le spese extra-muros per contratti stipulati con soggetti terzi all’impresa che prevedono il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Sono considerate appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Il soggetto commissionario dell’attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

d) Servizi di consulenza ed equivalenti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta: comprende le spese extra-muros per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, con l’unico requisito che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 04.09.1996. In tal caso è previsto un limite di spesa complessivo del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a).

e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi: comprende le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di IT ammissibili, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Il limite di spesa complessivo previsto ammonta al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a) ovvero al 30% delle spese per contratti di cui alla lettera c).

AGEVOLAZIONE CONCESSA

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

L’agevolazione è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto.

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A; in questo caso le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.

E’ necessario redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

La stessa deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Devono, inoltre, essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.