Pubblicità

Credito di imposta pubblicità 2020

Credito di imposta pubblicità 2020

SETTORI Tutti i Settori
SPESE FINANZIATE Investimenti pubblicitari su stampa ed emittenti radio/tv
BENEFICIARI PMI e Grandi Imprese
TIPO DI AGEVOLAZIONE Credito di imposta
SCADENZA 30/09/2020

PRESENTAZIONE

A seguito dell’emergenza Covid-19, il Governo Italiano, con il Decreto Legge Bilancio, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria, ha apportato alcune modifiche per la fruizione del bonus pubblicità per il solo anno 2020. Le risorse messe a disposizione per l’anno 2020 a livello nazionale sono pari a 325 milioni di euro.

Lo strumento consente di spesare gli investimenti pubblicitari sulla stampa (digitale e cartacea) e sulle radio e TV locali.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito di imposta pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/emittenti radio-televisive).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2020.

In particolare, per la stampa, gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli relativi all’acquisto di spazi effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatorio di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Qualora si tratti di edizione in formato esclusivamente digitale occorre, tra l’altro, che i contenuti informativi siano fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché’ quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Non è ammissibile la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali on line, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su cartellonistica, etc.

Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie (ad esempio la realizzazione della grafica), dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

AGEVOLAZIONE CONCESSA

Ai soggetti beneficiari potrà essere attribuito un credito d’imposta pari al 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati nel 2020. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse pubbliche stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento De Minimis (l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’impresa non deve superare il massimale di 200.000 mila euro su tre esercizi finanziari, salvo eventuali future estensioni del limite dovute all’emergenza Covid-19).

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 30 settembre 2020, devono presentare un’apposita comunicazione telematica. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2020 dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2021.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro, il richiedente potrà beneficiare del credito a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (di cui all’art. 1 della legge 190/2012).

L’ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto, successivamente all’accertamento in ordine agli investimenti effettuati, con provvedimento pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24) , dopo la realizzazione dell’investimento incrementale e nella misura indicata dallo specifico provvedimento di concessione (il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo).

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.