Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Incentivi per impianti fotovoltaici e mini eolici
SETTORI | Tutti i settori |
SPESE FINANZIATE | Impianti fotovoltaici o mini-eolici, Sistemi di accumulo energetico |
BENEFICIARI | PMI |
TIPO DI AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
SCADENZA | 17 giugno 2025 |
PRESENTAZIONE
Il 30 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, che mira a sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese nell’attuazione di programmi di investimento per autoproduzione di energia dalle rinnovabili. Le imprese devono operare in settori ammessi nel rispetto delle regole DNSH.
Per il finanziamento di tali interventi è stato stanziato un budget complessivo di 320 milioni di euro. Il 40% delle risorse disponibili è riservato alle micro e piccole imprese, mentre un ulteriore 40% dei fondi stanziati sarà assegnato alle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese, operanti su tutto il territorio nazionale, che soddisfano i seguenti requisiti:
- Essere regolarmente costituite e attive nel Registro delle imprese;
- Non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- Essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;
- Non essere impresa in difficoltà secondo la normativa UE;
- Disporre di contabilità ordinaria con almeno un bilancio depositato o una dichiarazione dei redditi presentata.
Sono escluse dagli incentivi le:
- Industrie ad alta intensità energetica: si considerano tali le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano inserite nell’elenco ufficiale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per le imprese a forte consumo di energia.
- Industrie ad alta emissione di CO₂: rientrano in questa categoria le imprese che svolgono attività incluse nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS). Sono escluse quelle che generano emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento stabiliti a livello comunitario.
- Aziende con codici ATECO indicati nell’ Allegato 1 del Bando.
Le imprese che operano nel settore della produzione, noleggio e vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni esclusivamente se almeno il 50% dei ricavi lordi generati dall’unità produttiva interessata dal progetto deriva dalla produzione, noleggio o vendita di veicoli a zero emissioni.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono finanziabili programmi di investimento per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di:
- Impianti solari fotovoltaici o mini eolici per autoconsumo immediato;
- Sistemi di accumulo dell’energia prodotta, con almeno il 75% dell’energia immagazzinata derivante dall’impianto rinnovabile installato.
I progetti devono:
- riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente.
- essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
- prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
- prevedere un ammontare di spese ammissibil, non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni
In particolare:
- Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
– l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
– sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
– sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma; - Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
I beneficiari devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm) per evitare danni ambientali e non ricevere doppio finanziamento per le stesse spese.
Inoltre, i progetti devono prevedere il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale, nonché essere coerenti rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed edilizie comunali o sovracomunali, dove ciò risulti pertinente e disporre di esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò risulti necessario.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto di investimento e riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui alle lettere a), b) e c), devono:
a) essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;
d) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
e) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);
f) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
g) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
Le spese di cui alla lettera d) per l’esecuzione della diagnosi energetica ex ante sono ammissibili in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere da a), b) e c).
In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. la spesa considerata ammissibile è quella sostenuta dalla società di leasing per l’acquisizione dei beni oggetto del contratto. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, sono riconosciute esclusivamente le spese relative ai canoni di leasing effettivamente pagati e quietanzati entro 20 mesi dalla concessione dell’agevolazione. Il contratto di leasing deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
Non sono ammissibili, le spese:
a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) per l’acquisto di beni usati;
c) per lavori in economia;
d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
f) relative a prestazioni gestionali;
g) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa, al momento della presentazione della domanda di agevolazione dimostra che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
h) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
Le spese eleggibili devono essere comprese tra 30.000 e 1.000.000 di euro per ogni singola unità produttiva coinvolta nel progetto.
Gli investimenti devono rispettare le seguenti condizioni:
- Esclusività tecnologica: non è consentito includere simultaneamente impianti solari fotovoltaici e mini-eolici nello stesso progetto di investimento;
- Obbligo di diagnosi energetica: il programma di investimento deve essere accompagnato da una diagnosi energetica. Tale diagnosi può essere redatta da professionisti qualificati, tra cui tecnici iscritti agli ordini professionali, Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339, ESCo accreditate UNI CEI 11352 o auditor energetici qualificati. Se l’impresa possiede già una diagnosi energetica valida, questa deve essere aggiornata per includere gli elementi chiave del programma di investimento finanziato;
Per impianti mini-eolici, si intendono quelli di piccola taglia installabili su edifici esistenti o strutture pertinenti.
AGEVOLAZIONE CONCESSA
Il contributo è erogato in forma di agevolazione a fondo perduto. La percentuale di copertura varia in base alla localizzazione dell’impresa e alla dimensione del progetto, con specifiche dettagliate che verranno fornite nel bando attuativo. In particolare, le agevolazioni saranno concesse nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.
Le agevolazioni saranno erogate in due tranche:
- Prima quota (max 50% dell’importo concesso) con presentazione di fatture di acquisto.
- Saldo finale su presentazione della documentazione completa e della relazione tecnica finale.
MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore, a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 17 giugno 2025.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- Relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato (geologo, ingegnere, architetto, geometra o perito industriale), iscritti ai rispettivi albi professionali. La relazione deve descrivere dettagliatamente il progetto e dimostrare la conformità ai criteri del bando;
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) contenente i dati contabili dell’ultimo bilancio approvato o dell’ultima dichiarazione dei redditi, necessari al calcolo del MOL (Margine Operativo Lordo);
- DSAN sulla dimensione dell’impresa, se associata o collegata ad altre aziende;
- DSAN per la richiesta di informazioni antimafia, per importi di agevolazione superiori a 150.000 euro;
- DSAN sulla determinazione del Titolare Effettivo dell’agevolazione, con documento di riconoscimento e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- Certificato di parità di genere, se posseduto;
- Certificazioni ambientali di processo, se disponibili;
- Ulteriore documentazione richiesta per la verifica delle condizioni di ammissibilità, secondo le indicazioni del Soggetto Attuatore.
All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- a) rapporto tra la potenza nominale degli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del programma di investimenti (espressa in Kwp) e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva oggetto di intervento (espresso in Kwh), coincidente con quello rilevato nell’ambito della relazione tecnica e relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- b) incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di moduli solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma. Ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria a” è attribuito un peso pari a 1,3, alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria b” è attribuito un peso pari a 1,4 e alle spese connesse all’acquisito di moduli di “categoria c” è attribuito un peso pari a 1,5;
- c) sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) registrato nell’esercizio finanziario relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi presentata e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione
- d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, da parte del soggetto proponente. Ai predetti fini è attribuito un punteggio pari a zero alle imprese che non risultino in possesso di certificazioni ambientali di processo e un punteggio pari a 1 alle imprese in possesso di almeno una certificazione ambientale di processo.
Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri sopra indicati ponderata secondo i seguenti pesi: 50% per il criterio di cui alla lettera a), 10% per il criterio di cui alla lettera b), 30% per il criterio di cui alla lettera c), 10% per il criterio di cui alla lettera d).
Il punteggio complessivo è aumentato:
a) del 5% qualora l’impresa sia in possesso del rating di legalità;
b) del 5% qualora l’impresa, alla data del 31 dicembre 204 sia in possesso della certificazione della parità di genere.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mimit.gov.it) entro 120 giorni dal termine finale per presentazione delle domande di agevolazione.
La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.