Credito di imposta Design e Ideazione estetica 2022-25
SETTORI | Settori Moda, Tessile, Calzaturiero, Occhialeria, Orafo, Mobile, Arredo, Ceramica |
SPESE FINANZIATE | Personale, Consulenze, Contratti di Ricerca, Spese per Prototipi, Ammortamenti, Canoni di locazione |
BENEFICIARI | PMI e Grandi Imprese |
TIPO DI AGEVOLAZIONE | Credito di imposta |
SCADENZA | 31/12/2025 |

PRESENTAZIONE
La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti nelle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una stabile organizzazione in Italia appartenenti ai seguenti settori:
- Tessile
- Moda
- Calzaturiero
- Occhialeria
- Orafo
- Mobile
- Arredo
- Ceramica
Non rilevano la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale adottato.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022 ha chiarito che non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (sotto il profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, al fine anche di individuarne il mercato di inserimento. In generale, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
AGEVOLAZIONE CONCESSA
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
L’agevolazione è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto.
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A; in questo caso le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.
E’ necessario redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
La stessa deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.
La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.
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