Formazione 4.0

Credito di imposta Formazione 4.0 2022

Credito di imposta Formazione 4.0 2022

SETTORI Tutti i Settori
SPESE FINANZIATE Personale in formazione
BENEFICIARI PMI e Grandi Imprese
TIPO DI AGEVOLAZIONE Credito di imposta
SCADENZA 31/12/2022

PRESENTAZIONE

Il Decreto MISE, recante le disposizioni attuative per la Formazione 4.0 potenziata, prevista dall’art. 22 del Decreto Aiuti (DL 50/22), riconosce alle imprese un credito di imposta fino al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese. La maggiorazione delle aliquote si applica ai progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, quindi a partire dal 18 maggio 2022.
Il decreto attuativo  specifica che l’incremento spetterà solo nel caso in cui la formazione sia erogata da un soggetto qualificato esterno all’azienda (quali soggetti accreditati presso le Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, Istituti tecnici superiori, Competence Center e European Digital Innovation Hub) e se il lavoratore accetterà di sottoporsi a un test per accertare il livello di competenze iniziale e finale.

Si rimane in attesa della pubblicazione del Decreto direttoriale del MISE che definirà le modalità di compilazione del questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica; i risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno accedere al credito d’imposta :

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  • gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa (il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione ammissibili sono occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali).

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative alle attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 quali:

  • big data e analisi dei dati, 
  • cloud e fog computing, 
  • cyber security, 
  • sistemi cyber-fisici, 
  • prototipazione rapida, 
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, 
  • robotica avanzata e collaborativa, 
  • interfaccia uomo macchina, 
  • manifattura additiva, 
  • Internet delle cose e delle macchine,
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

I dipendenti che svolgeranno la formazione dovranno dunque provenire dai settori vendita e marketing, IT e produzione.

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione

Le attività formative possono essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno oppure possono essere erogate da soggetti esterni.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • Istituti Tecnici Superiori;
  • Competence Center 4.0;
  • European Digital Innovation Hubs.

Per fruire delle nuove aliquote maggiorate è necessario che il lavoratore si sottoponga a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale (non ancora pubblicata).

I risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti. Anche per quanto riguarda le specifiche dei moduli di formazione, si dovrà attendere la pubblicazione dello specifico decreto direttoriale.

Le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, con la predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.

Dopo la formazione il dipendente dovrà  sottoporsi a un test finale, che servirà all’ente formatore a rilasciare un attestato o attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

AGEVOLAZIONE CONCESSA

Gli importi del bonus formazione 4.0 sono fissati  secondo le seguenti percentuali:

  • 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel limite massimo annuale di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti qualificati e secondo modalità e certificazione che saranno, queste ultime, definite con un successivo decreto, diversamente l’intensità di aiuto è pari al 40%;
  • 50% per le medie imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti qualificati e secondo modalità e certificazione che saranno, queste ultime, definite con un successivo decreto, diversamente l’intensità di aiuto è del 35%;
  • 30% per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta per formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali: quindi, le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un professionista. La certificazione va allegata al bilancio.

Anche le spese per la revisione legale sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo di 5.000 euro.

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.