Innovazione digitale 4.0

Credito di imposta per innovazione digitale 4.0

Credito di imposta innovazione tecnologica
in ottica 4.0

SETTORI Tutti i Settori
SPESE FINANZIATE Personale, Beni materiali mobili e software, Contratti di ricerca, Consulenze, Spese per prototipi
BENEFICIARI PMI e Grandi Imprese
TIPO DI AGEVOLAZIONE Credito di imposta pari al 15% delle spese ammissibili
SCADENZA 31/12/2022

PRESENTAZIONE

La Legge di Bilancio 2021 conferma per il biennio 2021-2022 il credito di imposta relativo all’attività di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0, riconoscendo un bonus fiscale pari al 15% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 2 milioni di euro di spesa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale adottato. Sono escluse tutte le imprese in liquidazione o con procedure fallimentari in corso.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in ottica 4.0.
Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato la norma intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Sono considerate attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.

A titolo esemplificativo (l’elenco non è quindi tassativo), costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

  • l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, Mes e Scada);
  • l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
  • l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
  • l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
  • l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
  • l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
  • l’introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un’eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
  • la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
  • la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all’interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
  • l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
  • la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
  • l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Non si considera attività di innovazione tecnologica ammissibile al credito d’imposta quella relativa ai lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa. Non sono ammissibili i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa.
Non sono ammissibili, altresì, i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente né i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici a obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili le seguenti tipologie di spese:

a) Personale: spese intra-muros del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego. È previsto il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

  • età non superiore a 35 anni;
  • al primo impiego;
  • in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced;
  • assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • impiegati esclusivamente in attività di innovazione tecnologica;
  • impiegati presso laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.

Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti.

b) Quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e software: comprende le spese intra-muros per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Le voci di costo sono ammesse nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato; l’importo è proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell’impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d’imposta. Le spese ammissibili sono, pertanto, le seguenti:

  • le quote di ammortamento;
  • i canoni di locazione finanziaria;
  • i canoni di locazione semplice;
  • le altre spese relative ai beni materiali mobili;
  • le altre spese relative ai software.

Le spese della lettera b) sono soggette ad un limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).

c) Contratti di ricerca extra-muros: comprende le spese extra-muros per contratti stipulati con soggetti terzi all’impresa che prevedono il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Sono considerate appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Il soggetto commissionario dell’attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

d) Servizi di consulenza ed equivalenti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta: comprende le spese extra-muros per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, con l’unico requisito che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 04.09.1996. In tal caso è previsto un limite di spesa complessivo del 20% delle spese del personale di cui alla lettera a).

e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi: comprende le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di IT ammissibili, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Il limite di spesa complessivo previsto ammonta al 30% delle spese del personale di cui alla lettera a) ovvero al 30% delle spese per contratti di cui alla lettera c).

AGEVOLAZIONE CONCESSA

Le attività di IT destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0 beneficiano di un  credito d’imposta maggiornato al 15%, nel rispetto del limite massimo di 2 milioni di euro di spesa ammissibile, eventualmente ragguagliato alla durata del periodo d’imposta se diversa dai dodici mesi.

L’agevolazione è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto.

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A; in questo caso le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.

È richiesta la redazione e conservazione di una relazione tecnica predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, che andrà controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa secondo il D.P.R. 445/2000.

La stessa deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

La relazione deve fornire specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0  perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.