Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Iperammortamento 2026-2028

Legge di Bilancio 2026

 

   
SETTORI Tutti i settori
INTERVENTI AMMISSIBILI Beni strumentali materiali e immateriali nuovi
BENEFICIARI Soggetti titolari di reddito di impresa
TIPO DI AGEVOLAZIONE Beneficio fiscale
SCADENZA 31/12/2028

 

PRESENTAZIONE

Per il il triennio 2026-2028 le imprese avranno nuovamente a disposizione lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione. Sono esclude dai benefici le imprese che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonchè al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge di Bilancio 2026 (che sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare (fotovoltaico), sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (celle a eterogiunzione di silicio o tandem, moduli bifacciali ad alta efficienza), escludendo i moduli di tipo a) (efficienza almeno 23,5%).

L’aggiornamento degli elenchi dei beni strumentali materiali ha recepito l’evoluzione tecnologica includendo:

  • le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (HPC, edge computing, workstation per machine learning);
  • le infrastrutture di connettività industriale (reti 5G private, Wi-Fi industriale, sistemi TSN);
  • le infrastrutture di cybersecurity OT/IT (firewall industriali, IDS/IPS conformi IEC 62443);
  • i sistemi di machine vision avanzata, esoscheletri, impianti HVAC a servizio dei processi produttivi.

Sono stati espressamente esclusi personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SoHo), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi.

E’ stato ridefinito anche il perimetro dei beni immateriali agevolabili, ammettendo anche:

  • software di intelligenza artificiale generativa, Large Language Models (LLM), Agentic AI;
  • piattaforme MLOps;
  • software per il calcolo della carbon footprint e analisi LCA;
  • piattaforme per Digital Product Passport e data spaces conformi a IDS-RAM;
  • piattaforme low-code/no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali;
  • soluzioni di cybersecurity avanzata, digital twin e blockchain per notarizzazione e tracciabilità.

La nuova disciplina dell’iperammortamento è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Ai fini dell’accesso all’iperammortamento, rileva esclusivamente la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo le regole ordinarie di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR. In particolare:

  • per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione del bene, oppure, se successiva, la data di trasferimento della proprietà;
  • per i beni acquisiti in leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario.

La data dell’ordine o del pagamento di acconti non è di per sé rilevante, salvo che l’investimento abbia effettivamente beneficiato di precedenti agevolazioni incompatibili.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA

Le imprese possono beneficiare di una maggiorazione del costo soggetto all’ammortamento, così determinato:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)
  • +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
  • +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)

In sostanza, l’iperammortamento, operando esclusivamente come maggiorazione delle quote di ammortamento, produce effetti positivi solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, comunque, la deduzione maggiorata non viene perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, in presenza di utili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0).

Pertanto:

  • gli investimenti che hanno concretamente fruito del credito 4.0 non possono accedere all’iperammortamento;
  • gli investimenti per i quali il credito 4.0 non è stato riconosciuto (ad esempio per esaurimento delle risorse disponibili) possono accedere all’iperammortamento se effettuati dal 1° gennaio 2026;
  • gli investimenti ordinati nel 2025 ma non prenotati, e realizzati nel 2026, rientrano pienamente nel nuovo regime.

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Per garantire la piena operatività della misura è necessario attendere ‘emanazione di uno o più decreti attuativi da parte dei Ministeri competenti che dovranno definire in dettaglio le modalità di accesso al beneficio, i modelli di comunicazione, le procedure di controllo e la documentazione richiesta, nonché i criteri applicativi del vincolo di origine UE/SEE dei beni, in particolare con riferimento ai beni immateriali.

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.