PR FESR 2021-2027 Regione Lombardia

Collabora e Innova – seconda edizione


PR Lombardia FESR 2021-2027

Progetti complessi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, Grandi imprese ed Organismi di Ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo

 

   
SETTORI Tutti i settori
SPESE FINANZIATE Investimenti per Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
BENEFICIARI

partenariati costituiti da 3 a 8 soggetti di cui almeno una PMI e un Organismo di Ricerca

 
TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
SCADENZA in fase di apertura

 

PRESENTAZIONE

Lo strumento assegna agevolazioni comprese tra il 40% e il 60%  delle spese ammissibili e comunque fino a 5 milioni di euro per partenariato (costituito da 3 a 8 soggetti di cui almeno una PMI e un Organismo di Ricerca) per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con specifiche premialità riservate alla sostenibilità ambientale (adesione di almeno un Partner Impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto), alla presenza di giovani e donne nella compagine societaria (almeno il 50% della compagine sociale in almeno un Partner Impresa), all’appartenenza ai cluster tecnologici lombardi da almeno un anno (di almeno un Partner Impresa), presenza di almeno un Partner Start up innovativa o PMI innovativa e in caso di presenza di sinergia alla stessa proposta progettuale ammessa ai sensi della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere (di almeno due Partner Imprese).

 

BENEFICIARI

Possono partecipare al bando i partenariati composti da imprese (PMI e Grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.

I Partenariati devono essere composti da un minimo di tre e fino a un massimo di otto partner, di cui almeno una PMI e un OdR.

I Partenariati che presentano domanda di partecipazione devono essere formalizzati mediante uno specifico Accordo di Partenariato e devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere composti da un minimo di tre Partner e fino a un massimo di otto Partner, autonomi tra loro;
  • avere come Partner almeno una PMI ed almeno un Organismo di Ricerca;
  • ciascun Partner impresa può far parte, pena l’inammissibilità della domanda, di un unico Partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico Progetto di R&S o come Capofila o come Partner;
  • ciascun Partner OdR può far parte come Capofila di un unico Partenariato e può far parte come Partner di un numero massimo di 15 Partenariati;

I Partner imprese devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

  • essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle Imprese come risultante da visura camerale; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’analogo Registro delle Imprese ove esistente;
  • avere una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all’Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;
  • qualora un Partner si presenti con la qualifica di impresa all’interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di OdR in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che ha inviato per primo al protocollo la domanda di partecipazione al bando e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.
  • Per i Partner imprese, il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell’Agevolazione ed è questa che rileva ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto di cui all’articolo B.1.b comma 2; essa è rilevata alla data del decreto di concessione dell’Agevolazione. Le variazioni societarie in continuità (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell’Agevolazione non hanno impatto sull’Agevolazione già concessa e sul requisito della composizione del Partenariato.

I Partner Organismi di Ricerca devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

  • avere una Sede operativa in Lombardia, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all’Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;
  • prevedere singolarmente, e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;
  • qualora un Partner si presenti con la qualifica di OdR all’interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di impresa in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che ha inviato per primo al protocollo la domanda di partecipazione e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.
 

 

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili all’Agevolazione i progetti che comportino attività di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale così definite:

  1. “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, cybersecurity, big data); la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  2. “Sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud o hedge, cybersecurity, big data). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

I progetti devono riguardare almeno una delle priorità afferenti alle aree strategiche identificate da Regione Lombardia come capaci di mantenere e migliorare la capacità competitiva del tessuto imprenditoriale lombardo previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3).

Il progetto, inoltre, deve:

  • rispettare il principio DNSH e essere realizzato nell’ambito della/e Sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia dichiarata/e da ogni Partner in sede di domanda di partecipazione o di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo o al più tardi entro la data di richiesta della prima erogazione); a tale/i Sede/i operativa/i deve/devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell’ammissibilità;
  • prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 3.500.000,00;
  • essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I progetti  devono essere realizzati entro 27 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  • spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto di R&S, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42 per i Partner imprese ed euro 42,24 per i Partner Organismi di Ricerca; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l’annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di Progetto di R&S da ciascun Partner;
  • altri costi diversi dai costi del personale, calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale facente parte del team del Progetto di R&S

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA

L’Agevolazione prevista dal presente bando viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali:

  1. Piccole imprese: 60% delle spese ammesse;
  2. Medie imprese: 50% delle spese ammesse;
  3. Grandi imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.

L’importo massimo di contributo a fondo perduto concedibile per Partenariato è pari a 5.000.000,00 euro

L’agevolazione  è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno valutate mediante una procedura valutativa a graduatoria che prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

 

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.