Gli incentivi del Piano Transizione 4.0 per il 2023
La Legge di Bilancio 2023 non contiene nessun riferimento agli incentivi legati al Piano Transizione 4.0 (ex Industria 4.0). Pertanto, da gennaio 2023, le aliquote dei crediti di imposta per investimenti, ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design vengono ridimensionate, come di seguito riportato. Inoltre, il credito di imposta per la formazione 4.0 non è stato rinnovato.
CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0
Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali 4.0, le aliquote, per l’anno 2023, scendono:
- dal 40% al 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- dal 20% al 10% per la quota di investimento fino ai 10 milioni di euro;
- dal 10% al 5% per la quota di investimento fino ai 20 milioni di euro.
Allo stesso modo, per il software 4.0 gli investimenti sino ad 1 milione di euro saranno beneficiati con una aliquota del 20% rispetto all’attuale 50%. L’unico modo, ad oggi possibile per continuare a beneficiare delle aliquote maggiorate, consiste nel versare, entro il 31 dicembre 2022, un acconto in misura pari ad almeno il 20%, con ordine accettato dal fornitore ed investimento effettuato entro il 30 giugno 2023.
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, per il 2023 è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% (per il 2022 era pari al 20%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
CREDITO DI IMPOSTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E GREEN
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in ottica 4.0 o di transizione green, per il 2023 è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% (per il 2022 era pari al 15%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
CREDITO DI IMPOSTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, anche nel 2023, il beneficio è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
CREDITO DI IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Per le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari., per il 2023 è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Il bonus non è stato prorogato per il 2023. Si ricorda che il Decreto Aiuti (convertito dalla Legge 91 del 15 luglio 2022), per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022 e previo soddisfacimento delle condizioni fissate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022, le aliquote del credito d’imposta (previste dall’art. 1, c. 211, legge n. 160/2019) sono aumentate:
– per le piccole imprese: dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese: dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfano le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite:
– per le piccole imprese: al 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese: 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro
– per le grandi imprese, l’aliquota rimane al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Si segnala, tuttavia che, a causa della mancata pubblicazione delle disposizioni tecniche e attuative che consentono di applicare condizioni fissate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022, le aliquote maggiorate applicabili per le attività avviate dopo il 18 maggio 2022 risultano inapplicabili.
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